Assicurazione e Rendita vitalizia, due strade per il ‘Dopo di noi’

Assicurazione e Rendita vitalizia, due strade per il ‘Dopo di noi’

La legge 112/2016, ‘Dopo di noi’, ha introdotto agevolazioni fiscali per le  assicurazioni a favore di persone con disabilità grave. 

Tra le diverse possibilità progettuali da considerare per il proprio figlio con disabilità, ci sono anche le assicurazioni che possono essere ad esempio: 

  • assicurazione per danni, per cui l’assicurato può rivalersi del danno da un sinistro o da una malattia,
  • assicurazione per responsabilità civile, perché l’assicurato sia indenne nel caso di danni arrecati a terzi, 
  • assicurazione sulla vita, che prevede una somma predefinita o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. 

Un elemento essenziale dell’assicurazione è il rischio, ovvero le controparti non possono determinare gli effetti che danno vita alla prestazione assicurativa e non possono quantificare le somme cui deve far fronte l’assicuratore. 

I soggetti coinvolti sono: 

  • contraente, colui che stipula l’assicurazione, 
  • assicuratore, colui che si impegna a tenere indenne l’assicurato, 
  • assicurato, il soggetto che è tutelato nel contratto, 
  • beneficiario, il soggetto che otterrà il premio assicurativo.

Come si stipula un’assicurazione?

Si tratta di un contratto scritto e redatto da un professionista, iscritto ad un apposito albo. La legge ‘Dopo di noi’ ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per le  assicurazioni, come la detrazione Irpef al 19%, per una spesa massima di 750 euro. 

Il contratto di Rendita Vitalizia

La rendita vitalizia è un contratto con il quale una parte trasferisce ad un altro soggetto (persona fisica o giuridica) un mobile, un immobile, un capitale o qualsiasi bene oggetto di valutazione come aziende o quote sociali. In cambio ottiene periodicamente una somma di denaro o altre cose fungibili, per tutta la durata della vita del beneficiario.

Il beneficiario della rendita può essere sia colui che trasferisce il bene, sia uno o più terzi non partecipanti al contratto. Ad esempio un genitore potrebbe trasferire un immobile ad un ente, in cambio del pagamento di una somma di denaro per tutta la vita del figlio.

Nel caso di un immobile può essere trasferita sia la piena proprietà, che il diritto di usufrutto, che la nuda proprietà con riserva dell’usufrutto a favore del disponente.

Come si stipula una rendita vitalizia? 

La forma contrattuale è definita dal tipo di bene trasferito, da cui dipendono anche le imposte applicate. Può essere un contratto, una donazione o un testamento.  La rendita costituita a favore di un terzo non richiede la forma della donazione. 

La rendita vitalizia è un contratto aleatorio, ovvero rischioso, poiché le parti non conoscono a priori la durata della prestazione e quindi non è possibile valutare l’effettiva convenienza del contratto. La persona obbligata al pagamento non può infatti sospendere il proprio adempimento per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

Scopri di più sulla Legge Dopo di Noi.